Art. 1.
(Procedimento).

      1. All'articolo 29-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito denominata: «legge sull'adozione», sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Alla dichiarazione di disponibilità di cui al comma 1 sono allegati i seguenti documenti:

          a) certificato di nascita, di matrimonio e stato di famiglia;

          b) certificato relativo alle condizioni di salute dei richiedenti, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica;

          c) autocertificazione concernente l'attività lavorativa svolta dai richiedenti negli ultimi tre anni e copia dell'ultima dichiarazione dei redditi riguardante i componenti del nucleo familiare dei richiedenti;

          d) certificato del casellario giudiziale previsto dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e successive modificazioni, dei componenti del nucleo familiare dei richiedenti;

          e) certificato del casellario dei carichi pendenti previsto dall'articolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dei componenti del nucleo familiare dei richiedenti;

          f) relazione, sottoscritta da entrambi i coniugi, relativa alla propria condizione familiare, con particolare riferimento all'attività lavorativa e alle condizioni di accoglienza che si intendono offrire al minore»;

          b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente

 

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decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti di cui all'articolo 6, sente, entro trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di disponibilità, anche a mezzo di un giudice delegato, gli aspiranti genitori adottivi al fine di accertare le motivazioni per le quali hanno presentato la dichiarazione di disponibilità, nonché la loro attitudine all'adozione internazionale»;

          c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. Per motivate ragioni, nel rispetto del medesimo termine di cui al comma 4, il tribunale per i minorenni dispone, tramite gli organi della pubblica amministrazione, l'acquisizione di ulteriori elementi informativi sulle circostanze risultanti dalla documentazione allegata alla dichiarazione di disponibilità»;

          d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

      «5-bis. Completata l'attività istruttoria, il tribunale emette, entro trenta giorni, motivato decreto di idoneità ad adottare con il quale si pronuncia circa la sussistenza dei requisiti per l'adozione.
      5-ter. Il decreto di idoneità di cui al comma 5-bis è motivato in base alla situazione personale e familiare degli aspiranti genitori adottivi, alle condizioni di accoglienza che si intendono offrire al minore e agli altri elementi accertati nel corso dell'attività istruttoria per favorire il miglior incontro tra gli aspiranti all'adozione e il minore da adottare».